L’articolo 192, comma 2, del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, normava lo svolgimento degli esami integrativi per gli alunni dichiarati idonei ad una classe che intendevano ottenere il passaggio ad altro percorso di studio, indirizzo, articolazione o opzione. Esso veniva abrogato dall’articolo 31, comma 2, del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 che, all’articolo 1, comma 7, consentiva agli studenti il passaggio attraverso apposite iniziative didattiche, le «passerelle», utili a consentire l’acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta.
Sull’argomento non vi furono altri interventi normativi, fino all’adozione del D.M. 8 febbraio 2021, n. 5, che, all’articolo 4, dettagliava le modalità di svolgimento degli esami integrativi. In particolare, il comma 4 stabiliva che gli studenti, in possesso di idoneità ad una classe, potevano ottenere il passaggio alla classe corrispondente di un altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione di Scuola secondaria di secondo grado, sostenendo gli esami integrativi sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del percorso di provenienza.
Un’eccezione era posta alle classi del primo biennio di studi, al fine di favorire il riorientamento e il successo formativo, sulla scia di quanto previsto dal D.Lgs. 226/2005; all’articolo 4, comma 10, era previsto che gli studenti iscritti in classe prima potessero richiedere, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno scolastico, l’iscrizione alla classe prima di altro indirizzo di studi, senza dover svolgere esami integrativi che avrebbero dovuto invece essere svolti per eventuali richieste successive a tale termine. Inoltre, gli studenti in possesso dell’idoneità alla classe seconda a seguito di promozione potevano chiedere di essere iscritti alla seconda classe di altro indirizzo di studi, senza sostenere esami integrativi.
Questo quadro venne demolito da una sentenza del Consiglio di Stato, la n. 3250 del 9 aprile 2024 che argomentava in modo semplice e lineare che, abrogato l’articolo 192, comma 2, del Testo Unico, «l’eliminazione ex lege di quella prova non consentiva all’amministrazione di reintrodurla, come invece ha fatto, con il decreto impugnato» e che «gli esami scolastici nel nostro ordinamento – in attuazione dei commi 3 e 4 dell’articolo 33 della Costituzione – devono sempre essere previsti da una legge».
La materia è oggi regolata dal Decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito con Legge 30 ottobre 2025, n. 164. L’articolo 1, comma 3, della Legge va proprio a sostituire l’articolo 1, comma 7, del D.Lgs. 226/2005: «nell’ambito del primo biennio dei percorsi della scuola secondaria di secondo grado, gli studenti possono richiedere, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno scolastico, l’iscrizione alla corrispondente classe di altro indirizzo, articolazione o opzione. L’istituzione scolastica individuata per la successiva frequenza adotta interventi didattici integrativi volti ad assicurare l’acquisizione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze necessarie per l’inserimento nel percorso prescelto, al fine di favorire il successo formativo e il riorientamento». Somiglia molto alla previsione dell’articolo 4, ma il primo e il secondo anno prevedono la stessa modalità di gestione del passaggio. Non solo: scompare la previsione di come gestire il passaggio dopo la data del 31 gennaio. Sembrerebbe una parte non normata, ma dalla lettura del paragrafo successivo emerge che la Legge prevede gli esami integrativi solo a partire dal terzo anno.
Infatti, «a decorrere dal terzo anno dei percorsi della scuola secondaria di secondo grado, gli studenti, all’esito dello scrutinio finale, possono richiedere l’iscrizione a una classe corrispondente di altro percorso, indirizzo, articolazione o opzione del medesimo grado di scuola, presso l’istituzione scolastica individuata per la prosecuzione degli studi, previo superamento di un esame integrativo. L’esame integrativo si svolge in un’unica sessione da concludersi prima dell’inizio delle lezioni». Il successivo D.M. 11 novembre 2025, n. 218, definisce le tempistiche e le modalità di svolgimento degli esami di idoneità nelle istituzioni scolastiche dei diversi gradi dell’istruzione ma non parla degli esami integrativi.
Cosa devono fare le scuole? Applicare quanto previsto dalla Legge 164/2025 e adottare appositi regolamenti utili a normare i passaggi nell’ambito del primo biennio e gli esami integrativi nell’ambito del secondo biennio e del quinto anno, in attesa dell’emanazione dell’apposita ordinanza ministeriale, attualmente in fase di redazione al MIM.