Le conseguenze del D.M. 31 marzo 2026 in materia antincendio

a cura dell’Arch. Patrizia Brignolo, RSPP scolastico

Nel contesto normativo della prevenzione incendi, il D.P.R. 151/2011 è il regolamento quadro che classifica tutte le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco, ordinandole in base al livello di rischio (categorie A, B e C). Le istituzioni scolastiche rientrano nello specifico all’interno dell’attività 67 dell’Allegato I del D.P.R..

Classificazione dell’Attività 67 (Scuole)

La categorizzazione definisce la complessità burocratica della SCIA parziale (entro l’8 gennaio 2027) e di quella definitiva (entro il 31 dicembre 2027) introdotte dal D.M. 31 marzo 2026:

  • Categoria A (basso rischio): scuole, collegi e accademie con una presenza compresa tra 101 e 300 persone.
    • Procedura: presentazione della SCIA direttamente al Comando dei Vigili del Fuoco; i controlli avvengono a campione.
  • Categoria B (medio rischio): scuole con una presenza compresa tra 301 e 500 persone.
    • Procedura: richiede l’istanza di valutazione del progetto prima dell’inizio dei lavori strutturali, seguita dalla SCIA. I controlli avvengono a campione.
  • Categoria C (alto rischio): scuole con una presenza oltre le 500 persone.
    • Procedura: richiede la valutazione del progetto e la SCIA obbligatoria. I controlli e il successivo rilascio del verbale di visita tecnica da parte dei Vigili del Fuoco sono sistematici e obbligatori.

Il D.M. 2 settembre 2021 disciplina la formazione degli addetti alla gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro, superando le vecchie definizioni di rischio basso, medio ed elevato. La normativa introduce tre nuovi livelli formativi (livello 1, 2 e 3) e stabilisce l’obbligo di aggiornamento quinquennale. Nel contesto scolastico, specialmente alla luce del piano transitorio imposto dal D.M. 31 marzo 2026, i requisiti variano in base alla dimensione e alla tipologia dell’istituto.

Livelli di Formazione per la Scuola

Le scuole si distribuiscono principalmente tra il Livello 2 e il Livello 3 in base all’affollamento e alle attività soggette:

  • Corso tipo 2-FOR (livello 2) – Durata: 8 ore
    • Per quali scuole: istituti scolastici con presenza fino a 1000 persone (edificio con SCIA).
    • Struttura: 5 ore di teoria e 3 ore di esercitazione pratica (conoscenza e uso degli estintori portatili e idranti).
  • Corso tipo 3-FOR (livello 3) – Durata: 16 ore
    • Per quali scuole: istituti con presenza oltre le 1000 persone.
    • Vincolo D.M. 31 marzo 2026: per le scuole non ancora adeguate che applicano il piano transitorio di mitigazione, il D.M. 31 marzo 2026 richiede espressamente di potenziare le squadre emergenze con addetti qualificati con corso 3-FOR.
    • Struttura: 12 ore di teoria e 4 ore di esercitazione pratica (comprensiva di erogazione reale dell’acqua dagli idranti).

Obbligo di Idoneità tecnica presso i Vigili del Fuoco

Per gli addetti operanti in attività di livello 3 come le scuole con oltre 1000 persone e sotto piano transitorio D.M. 31 marzo 2026 e di livello 2, ovvero tutte le scuole con oltre 300 persone fino a 1000, è obbligatorio sostenere e superare l’esame per il conseguimento dell’attestato di Idoneità tecnica presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Aggiornamento quinquennale obbligatorio

Il D.M. 2 settembre 2021 stabilisce che la formazione non è più una tantum: gli addetti devono effettuare un corso di aggiornamento ogni 5 anni.

  • Aggiornamento Livello 2 (Tipo 2-AGG): Durata 5 ore (2 ore teoria, 3 ore pratica).
  • Aggiornamento Livello 3 (Tipo 3-AGG): Durata 8 ore (5 ore teoria, 3 ore pratica).

Il D.M. 31 marzo 2026 fissa una tabella di marcia precisa per l’adeguamento antincendio degli edifici scolastici, spostando il termine ultimo al 31 dicembre 2027 ma imponendo scadenze e adempimenti immediati.

Ecco cosa bisogna fare a scuola se si superano i 101 presenti, secondo la nuova roadmap:

1. Adempimenti e scadenze operative

  • Verifica della formazione: controllare che gli addetti antincendio abbiano completato i corsi di formazione previsti (corsi 3-FOR) e i relativi attestati di idoneità.
  • Esercitazioni: programmare almeno 2 esercitazioni antincendio aggiuntive durante l’anno scolastico.
  • Gestione documentale: aggiornare e conservare con cura il Registro dei controlli periodici e mantenere agli atti la valutazione del rischio incendio, rendendola disponibile per le autorità.
  • Rapporti con l’Ente proprietario: coordinarsi con il Comune o la Provincia (proprietari dell’immobile) per la predisposizione della documentazione necessaria alla SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) e la gestione dei rapporti con il Comando dei Vigili del Fuoco.

2. Misure di mitigazione del rischio

Fino all’adeguamento definitivo, è obbligatorio applicare le misure di sicurezza transitorie e di esercizio previste dalle norme, tra cui:

  • limitare il carico d’incendio nei locali.
  • verificare la corretta efficienza di estintori, segnaletica di sicurezza e illuminazione d’emergenza.

Nell’ambito del D.M. 31 marzo 2026 per l’adeguamento antincendio, gli obblighi del Dirigente Scolastico (Datore di lavoro) si concentrano sulla gestione operativa e sulla mitigazione del rischio all’interno della scuola.

Mentre l’Ente Proprietario (Comune o Provincia) ha la responsabilità strutturale e l’obbligo economico dei lavori di adeguamento, il Dirigente Scolastico deve attuare le seguenti misure gestionali e organizzative obbligatorie per garantire la sicurezza nel periodo transitorio (fino al 31 dicembre 2027):

1. Misure di compensazione e mitigazione del rischio

  • Controllo del carico d’incendio: vigilare per ridurre ed eliminare i materiali combustibili o infiammabili non strettamente necessari nei locali e lungo le vie di fuga.
  • Gestione degli arredi: rimuovere o sostituire tempestivamente materiali e arredi non adeguati alle norme di sicurezza.
  • Controllo dell’affollamento: garantire che il numero di persone presenti sia strettamente compatibile con la larghezza delle vie di esodo realmente disponibili, riorganizzando gli spazi didattici se necessario.
  • Sorveglianza quotidiana: strutturare e verificare un sistema di controllo visivo giornaliero delle vie di fuga per assicurarsi che non siano mai ostruite.

2. Formazione e gestione del personale

  • Potenziamento delle squadre d’emergenza: incrementare il numero degli addetti antincendio nominati all’interno del plesso.
  • Formazione obbligatoria: assicurarsi che gli addetti abbiano frequentato i corsi specifici (percorso 3-FOR) e abbiano conseguito l’Idoneità tecnica presso il Comando dei Vigili del Fuoco.
  • Integrazione delle informazioni: informare in modo specifico tutti i lavoratori della scuola sui rischi aggiuntivi legati al mancato adeguamento totale dell’edificio.

3. Sicurezza ed esercitazioni

  • Esercitazioni di evacuazione: programmare ed eseguire le prove di evacuazione periodiche (almeno due aggiuntive) focalizzandosi sugli scenari di emergenza legati allo stato attuale della struttura.
  • Registro antincendio: mantenere costantemente aggiornato il Registro dei controlli periodici dei presidi di sicurezza (estintori, idranti, porte tagliafuoco, luci d’emergenza).

4. Rapporti con l’Ente Proprietario ed i Vigili del Fuoco

  • Segnalazione delle carenze: inviare formali e periodiche richieste scritte all’Ente Locale (Comune/Provincia) segnalando ogni necessità di intervento strutturale o impiantistico.
  • Supporto per la SCIA: collaborare con i tecnici dell’Ente Locale fornendo i dati sul personale e sull’organizzazione interna necessari alla presentazione della SCIA parziale (entro l’8 gennaio 2027) e di quella totale (entro fine 2027).

Il D.M. 31 marzo 2026 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’8 aprile 2026) organizza la messa a norma antincendio degli edifici scolastici non ancora in regola attraverso una strategia a due tappe distinte. Non si tratta di una semplice proroga, ma di un cronoprogramma stringente.

Le scadenze temporali obbligatorie per completare l’adeguamento e inviare la documentazione ai Vigili del Fuoco sono le seguenti:

ScadenzaAdempimento richiestoRequisiti e punti del D.M. 26/08/1992
8 Gennaio 2027
(entro 9 mesi dalla pubblicazione)
Presentazione della prima SCIA parzialeAttestazione delle misure minime e dei presidi essenziali di sicurezza:
• Generalità (Punto 7.0)
• Illuminazione di sicurezza (Punto 7.1)
• Sistemi e impianti di allarme / diffusione sonora (Punto 8)
• Estintori (Punto 9.2)
• Segnaletica di sicurezza (Punto 10)
• Norme di esercizio e gestione (Punto 12)
31 Dicembre 2027
(Termine ultimo definitivo)
Presentazione della SCIA totale/definitivaCompletamento di tutti i restanti interventi strutturali e impiantistici previsti dalla normativa antincendio per ottenere la piena conformità dell’edificio.

Note importanti per il periodo transitorio – Misure compensative immediate

Per tutto il periodo che precede il completamento dei lavori (quindi da oggi fino a fine 2027), la scuola deve applicare rigorosamente le misure gestionali per la mitigazione del rischio (es. aumento addetti antincendio qualificati, controllo del carico d’incendio e sorveglianza quotidiana delle vie di esodo).

Per rispettare la prima scadenza dell’8 gennaio 2027, il Dirigente Scolastico, in stretta collaborazione con il RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), deve attivare un Piano di monitoraggio interno.

Questo piano serve a mappare lo stato dei presidi essenziali richiesti per la prima SCIA parziale.

Di seguito è riportata la struttura operativa del piano, divisa per aree di controllo.

Registro dei controlli e cronoprogramma di verifica

Il monitoraggio deve essere documentato formalmente. Di seguito una check-list delle verifiche periodiche da effettuare da qui a gennaio 2027:

Area di controlloCosa verificare (punti D.M. 26/08/1992)Frequenza consigliataResponsabile operativo
Estintori & presidiPresenza, corretta cartellonistica, visibilità e validità del controllo semestrale della ditta certificata (Punto 9.2).MensileAddetto Antincendio / ASPP
Vie di esodoTotale sgombero da materiale combustibile (banchi dismessi, scatoloni, armadi) e porte d’emergenza apribili con maniglioni antipanico funzionanti.Settimanale / giornalieraCollaboratori Scolastici (su direttiva DS)
Illuminazione di emergenzaFunzionamento delle lampade di emergenza in caso di interruzione di corrente (Punto 7.1).MensileRSPP / Tecnico incaricato
Sistemi di allarmeEfficienza dei sistemi di diffusione sonora o delle sirene di evacuazione (Punto 8).TrimestraleDitta manutentrice / RSPP
SegnaleticaPresenza dei cartelli fotoluminescenti per uscite di sicurezza, percorsi d’esodo e ubicazione estintori (Punto 10).SemestraleRSPP

Fasi Operative per l’Attuazione del Piano

Fase 1: il censimento iniziale (entro fine mese)

  • Il Dirigente Scolastico formalizza l’avvio del monitoraggio chiedendo al RSPP una relazione sullo stato dell’arte specifico per i punti previsti dalla scadenza di gennaio 2027.
  • Si verifica il numero di addetti alle emergenze formati (3-FOR) presenti in ogni plesso.

Fase 2: azioni di mitigazione immediata

  • Epurazione dei locali: disporre lo sgombero immediato di archivi improvvisati nei sottoscala o nei corridoi per azzerare il carico d’incendio non autorizzato.
  • Richiesta all’Ente Locale: inviare una comunicazione formale al Comune o alla Provincia per richiedere i verbali di manutenzione straordinaria degli impianti di allarme e illuminazione se non presenti agli atti della scuola.

Fase 3: simulazione e formazione (entro novembre)

  • Svolgere la prima prova di evacuazione dell’anno, registrando i tempi di esodo e le criticità strutturali.
  • Programmare i corsi di aggiornamento o di nuova formazione per il personale per garantire la copertura dei turni scoperti.

Fase 4: validazione finale (entro dicembre)

  • Raccolta di tutte le schede di monitoraggio firmate.
  • Condivisione dei dati con i tecnici dell’Ente Proprietario per allegare i documenti alla pratica della SCIA parziale.
  • Completamento della formazione con attestazione dell’Idoneità tecnica presso i Vigili del Fuoco.

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