E’ stata finalmente emanata l’Ordinanza ministeriale 7 agosto 2026, n. 163, “Esami integrativi nei percorsi della scuola secondaria di secondo grado”. La nota MIM di accompagnamento, prot. 161740, deroga, in via transitoria e solo per il corrente anno scolastico, il termine entro cui svolgere la sessione di esami integrativi al 30 settembre 2026. L’Ordinanza consente inoltre alle scuole di favorire le giuste azioni di riorientamento nel corso del corrente anno scolastico e di organizzare al meglio le operazioni di avvio dell’anno scolastico 2027-2028.
Le azioni di riorientamento nel biennio
L’articolo 1 dettaglia le finalità che le scuole devono perseguire, ovvero favorire il successo formativo e il riorientamento degli studenti del biennio: «gli studenti iscritti al primo e al secondo anno di un percorso di scuola secondaria di secondo grado possono richiedere, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno scolastico, l’inserimento nella classe corrispondente a quella di attuale frequenza di altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione». Come gestire il passaggio nel biennio dopo la data del 31 gennaio? La nota MIM prot. 161740 appare tranchant: «Il termine di cui alla suddetta disposizione è da considerarsi perentorio».
Per quanto riguarda «gli studenti ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale del primo anno di scuola secondaria di secondo grado», essi «possono chiedere di essere inseriti nella seconda classe di altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione»; ricadono nella stessa fattispecie «gli studenti non ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale del secondo anno di un percorso di scuola secondaria di secondo grado» che «possono richiedere l’inserimento in una classe, corrispondente a quella frequentata con esito negativo, di altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione».
I passaggi nel biennio avverranno previo colloquio orientativo da tenersi presso l’istituzione scolastica ricevente. Non un vero e proprio esame, bensì utile a «individuare eventuali carenze formative, con particolare riguardo alle discipline non previste nel percorso, indirizzo, articolazione, opzione di provenienza». Inoltre, le scuole, «per garantire l’efficacia dell’inserimento nel percorso formativo di destinazione», dovranno adottare «interventi didattici integrativi volti ad assicurare l’acquisizione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze necessarie per la proficua frequenza del percorso prescelto». La nota di accompagnamento precisa: «Si segnala l’opportunità che il predetto colloquio, di natura puramente orientativa e scevro di finalità valutative, avvenga alla presenza del Consiglio della classe cui lo studente intende iscriversi al fine di offrire al corpo docente utili elementi informativi in relazione alle diverse discipline che caratterizzano il nuovo percorso formativo e consentire una migliore organizzazione delle conseguenti attività che l’Istituzione scolastica porrà in essere per il proficuo inserimento dello studente».
Gli esami integrativi nel triennio
L’articolo 2 spiega l’organizzazione degli esami integrativi: potranno sostenerli «gli studenti ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale a partire dal secondo anno dei percorsi di scuola secondaria di secondo grado, al fine di ottenere il passaggio a una classe corrispondente di altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione» e «gli studenti non ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale a partire dal terzo anno dei percorsi di scuola secondaria di secondo grado, al fine di ottenere il passaggio a una classe, corrispondente a quella frequentata con esito negativo, di altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione».
Gli esami integrativi vertono sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del percorso di provenienza e si svolgono presso l’istituzione scolastica scelta per la successiva frequenza, in un’unica sessione speciale, che deve aver termine prima dell’inizio delle lezioni. La commissione, nominata e presieduta dal dirigente scolastico (o coordinatore didattico) deve essere formata da docenti della classe cui il candidato aspira, in numero non inferiore a tre, i quali devono rappresentare tutte le discipline sulle quali il candidato deve sostenere gli esami.
Un’ultima questione, tesa anche ad evitare multiple iscrizioni in scuole diverse nelle quali sostenere gli esami integrativi: le richieste sono presentate dagli studenti, se maggiorenni, o dai genitori/esercenti la responsabilità genitoriale, al dirigente scolastico della scuola prescelta per la successiva frequenza – dandone conoscenza all’istituzione scolastica frequentata – in tempo utile per lo svolgimento degli esami integrativi che si svolgono «in un’unica sessione da concludersi prima dell’inizio delle lezioni». In caso di esito positivo, il dirigente scolastico dell’istituzione scolastica di provenienza dovrà provvedere alla tempestiva presa d’atto del trasferimento di iscrizione.
In un successivo articolo, si prenderà in esame la questione riguardante le richieste di passaggio da e verso la Filiera formativa tecnologica professionale.