Educazione alle relazioni tra contenuti didattici e consenso informato

L’educazione alle relazioni e sessuo-affettiva a scuola è regolata dalla Direttiva n. 83 del 24 novembre 2023 n. 83/2023, dalle Linee guida per l’Educazione Civica (DM 183/2024) e dalla recente Legge n. 104/2026, entrata in vigore a luglio 2026 e rubricata “Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico”.

La lettura integrata e comparata delle disposizioni consente di ricostruire un quadro organico della direzione di orientamento ministeriale sul tema e, al contempo, di inquadrare l’impianto attualmente vigente.

Dal punto di vista dei contenuti, nelle Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, i temi delle relazioni, del rispetto interpersonale e dello sviluppo affettivo sono integrati principalmente all’interno dei nuclei concettuali della Costituzione e della tutela della salute e del benessere della persona.

In particolare sono trasversalmente valorizzati i temi

  • educazione alle relazioni, come veicolo di prevenzione delle discriminazioni e della violenza in genere;
  • parità di genere e contrasto alla violenza contro le donne;
  • cultura del rispetto verso ogni essere umano, contrastando sia nel contesto reale che virtuale manifestazioni di violenza fisica o psicologica, bullismo e cyberbullismo;
  • armonico sviluppo psico-fisico, sociale e affettivo, come traguardo di sviluppo e tutela della salute.

Nelle Nuove Indicazioni 2025, i temi dell’educazione alle relazioni e della sessualità non sono strutturati all’interno di una materia d’insegnamento a sé stante, ma vengono affrontati attraverso un approccio integrato e trasversale che coniuga la dimensione etico-relazionale e affettiva con quella biologico-anatomica. Nella premessa culturale generale delle Nuove Indicazioni, una sezione specifica intitolata “Scuola che educa alle relazioni” chiarisce il quadro pedagogico di base, che vede al centro dell’approccio

  • l’educazione alle differenze di genere, attenta alla complementarietà ed alla valorizzazione delle differenze;
  • l’importanza di offrire esperienze di sentimenti basilari come fiducia, empatia, tenerezza, incanto e gentilezza, anche attraverso la letteratura, la musica, le arti visive, il cinema, il teatro e la scrittura autobiografica;
  • la decostruzione degli stereotipi di genere.

Per quanto riguarda la dimensione corporea, il rimando è integrato per la scuola dell’infanzia tra le competenze attese nel campo di esperienza “Il corpo e il movimento” e, per la scuola primaria e secondaria di primo grado, all’interno dei percorsi di Scienze e Educazione fisica/motoria.

La Legge 104/2026 è intervenuta nel disciplinare le modalità di svolgimento di attività legate all’educazione alla sessualità, in raccordo con la necessità di mantenere una costante attenzione sulla corresponsabilità educativa con le famiglie. Il primo comma dell’art. 1, infatti, esplicita la necessità di condivisione dei contenuti specifici delle attività proposte e l’acquisizione di consenso informato. Ciò, evidentemente, non impedisce lo svolgimento di alcun percorso didattico, ma lo colloca nell’alveo di una dimensione di esplicita condivisione. Il secondo comma del medesimo articolo disciplina le modalità di condivisione delle proposte laddove siano extracurricolari ed il terzo le modalità di garanzia dell’offerta formativa in caso di mancato accoglimento delle proposte didattiche inerenti la sessualità. L’ultimo comma dell’art. 1 della legge esclude attività rivolte agli alunni della scuola dell’infanzia e primaria, fatte salve le previsioni contenute nelle Nuove Indicazioni Nazionali 2025.

In data 14 settembre 2026, il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione ha emanato la nota prot. 4712, rubricata “Legge 9 giugno 2026 n. 104. Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico”. Il documento, di interessante lettura ed esplicativo, presenta una puntuale disamina del dettato normativo, con specifici riferimenti e indicazioni per una coerente interpretazione.

Raccomandando una puntuale lettura integrale agli interessati, giova porre l’attenzione su alcuni dei passaggi della nota, che forniscono chiarimenti su aspetti che sono stati ampiamente rappresentati all’onore delle cronache.

In primis, l’ambito di applicazione della norma: «[…] la legge 9 giugno 2026, n. 104, […] detta disposizioni in materia di consenso informato preventivo in merito alle attività extracurricolari o di ampliamento dell’offerta formativa che trattino temi attinenti all’ambito della sessualità nella scuola secondaria di primo e secondo grado. Nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria sono escluse attività extracurricolari o di ampliamento dell’offerta formativa su tematiche afferenti alla sessualità, fatto salvo quanto previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo vigenti e dalle Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica. Restano, pertanto, pienamente assicurati gli apprendimenti curricolari previsti, tra i quali l’acquisizione, fin dalla scuola dell’infanzia, di una prima conoscenza del corpo umano e delle relative differenze sessuali e, nella scuola primaria, la conoscenza delle funzioni riproduttive e degli apparati del corpo umano, compresi gli apparati sessuali, nell’ambito dell’insegnamento delle Scienze.
Fin dalla scuola dell’infanzia e nella scuola primaria resta altresì parte integrante del percorso educativo l’educazione al rispetto della persona, a relazioni corrette e responsabili, all’empatia e al contrasto di ogni forma di violenza e discriminazione, secondo contenuti, linguaggi e metodologie adeguati all’età e al grado di maturazione degli alunni
».

Specifica inoltre la nota che «Non è necessario acquisire il consenso preventivo informato ai sensi della legge in oggetto per la realizzazione degli obiettivi curricolari di apprendimento riguardanti l’insegnamento delle Scienze, già individuati nelle Indicazioni e nelle Linee guida dei vari gradi di istruzione, e attinenti alla conoscenza degli apparati riproduttivi, delle funzioni riproduttive e del concepimento, alla conoscenza delle trasformazioni legate allo sviluppo puberale e alla loro incidenza sulla sessualità e alla conoscenza dei rischi delle malattie sessualmente trasmissibili. Non è previsto, inoltre, il consenso informato per le attività e le iniziative riconducibili agli obiettivi curricolari di educazione al rispetto della persona, alle relazioni corrette e responsabili, all’empatia, alla dignità di ciascuno e al contrasto della violenza e delle discriminazioni, per le quali resta fermo quanto previsto dalle Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica, dalle Indicazioni Nazionali e dalle Linee Guida dei vari cicli di istruzione. Tali attività costituiscono parte integrante del compito educativo della scuola e sono realizzate con contenuti, linguaggi e metodologie adeguati
all’età e al grado di maturazione degli alunni e degli studenti.
[…] Pertanto, nell’attuale quadro normativo, devono essere svolte in tutti gli ordini di scuola, secondo modalità adeguate all’età e al grado di maturazione degli alunni e degli studenti, attività didattiche finalizzate a promuovere il rispetto della persona e dei suoi limiti, la capacità di riconoscere e rispettare la volontà dell’altro, la consapevolezza che la gelosia e il possesso non costituiscono forme di affetto, nonché il rispetto della dignità di ogni persona, senza discriminazioni legate a sesso, razza, religione, lingua, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.
Il consenso informato attiene alle attività svolte in forma extracurricolare ed eventualmente previste nel Piano triennale dell’offerta formativa ovvero individuate nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa che riguardino, in particolare, le teorie sull’identità di genere, anche se trattate in modo indiretto in occasione della illustrazione di altri argomenti
».

In ultimo, la questione della presa visione preventiva dei materiali didattici presentati da esperti esterni incaricati di svolgere attività di arricchimento dell’offerta formativa. Pur nella peculiarità dell’esplicitazione della necessità di verifica dei materiali riportata in una norma di rango primario, l’esperienza pluriennale nella scuola porta chi scrive ad osservare come si tratti di una necessaria ed ordinaria azione di verifica della coerenza con i principi base dell’offerta formativa. In nessun caso, infatti, in una dinamica di consapevole gestione, le proposte provenienti da esterni sono direttamente rivolte agli studenti senza un coordinamento e una definizione condivisi con la scuola. Che questo si attui attraverso la visione preventiva di materiali è un modo, il principio resta quello – ben più alto – della cura della corresponsabilità educativa, quali ne siano gli attori e gli argomenti.

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