Contratti ad esperti esterni: condizioni di applicabilità

In quali situazioni e con quali limiti è possibile l’attribuzione nelle scuole di contratti individuali di lavoro ad esperti esterni? In linea generale, le Pubbliche Amministrazioni fanno fonte alle loro necessità attraverso il ricorso a personale interno nel rispetto dei principi di efficienza, imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione.

L’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 apre alla possibilità di conferimento di incarichi ad esperti esterni nei soli casi motivati di impossibilità oggettiva di affidamento dell’attività de quo a personale interno: «Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente; b) l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico; d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione».

Dal punto di vista amministrativo-contabile, l’art. 43, comma 3, del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 riprende in maniera esplicita questa possibilità: «È fatto divieto alle istituzioni scolastiche di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola, fatti salvi i contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione».

Considerata la natura straordinaria ed eccezionale del conferimento di incarichi ad esperti esterni, detta scelta in carenza dei presupposti di legge può dare luogo ad illecito amministrativo-contabile.

Gli incarichi possono in ogni caso essere attribuiti esclusivamente per materie o attività per le quali non siano presenti specifiche competenze tecnico-specialistiche all’interno del personale dell’amministrazione. In nessun caso il ricorso ad esperti esterni può surrogare a carenze di organici.

Condizioni di base per l’attribuzione di incarichi sono:

  • pertinenza dell’incarico con le finalità istituzionali della scuola;
  • richiesta di una prestazione altamente qualificata, non rinvenibile fra il personale della scuola;
  • prestazione temporanea (non è ammesso in nessun caso il rinnovo, al massimo la proroga tecnica motivata per la conclusione dell’attività);
  • .’oggetto dell’incarico deve essere delimitato, specifico e chiaramente indicato, così come il compenso attribuito e la durata.

Per approfondire:

Linee guida riguardanti incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca, ai fini dell’adempimento di cui all’art. 1, comma 173, della L. n. 266/2005», adottate dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, con deliberazione dell’11 dicembre 2024, n. 153.

Quaderno MIM n° 3 Istruzioni per l’affidamento di incarichi individuali

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *