La data certa del Documento di valutazione dei rischi

La Sentenza 14579/2026 della Corte di Cassazione esamina il caso di un grave incidente occorso ad un lavoratore del settore agricolo e fa emergere una serie di eccezioni poste al Documento di valutazione dei rischi (DVR) dell’azienda.

In particolare, l’aggiornamento del DVR presentato dalla difesa era privo di data certa. Il datore di lavoro sosteneva che la sua firma, nonché le firme apposte in calce dal Medico competente, dall’RSPP e dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) fossero di per sé sufficienti ad attestare la storicità del documento in una determinata data. La Cassazione ha rigettato il ricorso, riaffermando che la semplice sottoscrizione autografa delle parti non possiede l’efficacia giuridica di una «data certa» opponibile ai terzi (quali gli organismi di vigilanza e controllo o l’autorità giudiziaria). In assenza di un elemento oggettivo e immutabile che certifichi il momento esatto della creazione del file o del cartaceo, il DVR viene legalmente considerato come «non redatto», facendo scattare le medesime sanzioni previste per l’omessa valutazione e/o la mancata redazione del DVR. Il valore legale della data certa nel DVR attesta, in modo opponibile a terzi, che il DVR (o un suo aggiornamento) è stato formalizzato in un preciso momento e che da quel momento è cogente.

Dalla lettura della sentenza emerge che la data certa dimostra in modo oggettivo che la valutazione dei rischi è stata effettuata o aggiornata prima dell’avvio dell’attività lavorativa (e quindi prima di ogni evento a danno del lavoratore). Inoltre, la sottoscrizione autografa priva di attestazione di data certa può essere interpretata dal giudice come un tentativo di eludere le responsabilità penali attraverso una regolarizzazione ex post, effettuata solo dopo la visita di un organismo di vigilanza e controllo oppure dopo un infortunio grave, al fine di simulare l’avvenuto adempimento. La retrodatazione (o apposizione di data ex post) fornisce alla magistratura un elemento documentale che conferma l’omessa valutazione dei rischi e il tentativo di inquinamento probatorio.

Per consolidate la data certa è possibile procedere nei seguenti modi:

  • Firma digitale con marca temporale: apposta dal datore di lavoro e dalle altre figure della sicurezza (RSPP, Medico Competente, RLS) direttamente sui file PDF.
  • Posta Elettronica Certificata (PEC): effettuando un autoinvio del DVR tramite PEC all’indirizzo aziendale o agli altri attori della prevenzione.
  • Piattaforme di conservazione digitale a norma: sistemi che certificano l’immutabilità e la data di caricamento del file.

La procedura deve essere completata prima dell’inizio dell’attività lavorativa o, comunque, nel momento in cui si adotta il DVR o un suo aggiornamento.

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