Sulla questione del conseguimento del diploma di maturità alcuni dubbi e quesiti sono ricorrenti. La normativa, complessa e correlata, è ampia e può essere utile fare il punto su alcune questioni basilari.
Tutti i minori comunitari ed extracomunitari presenti sul territorio della Repubblica Italiana sono soggetti all’obbligo scolastico (istruzione fino al compimento dei 16 anni), ai sensi dell’art. 38 comma 1 del D.Lgs.286/1998.
Il D.Lgs. 62/2017 richiama esplicitamente il diritto all’istruzione dei minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale: «I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale hanno diritto all’istruzione, come previsto dall’articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica, 31 agosto 1999, n. 394, e sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani» (art. 1, comma 8).
A questa disposizione si aggiunge la titolarità dei minori con cittadinanza non italiana al conseguimento dei titoli di studio, indipendentemente dalla posizione giuridica inerente alla regolarità della loro presenza in Italia: l’art. 45 del D.P.R. 394/1999 chiarisce, infatti, che i minori stranieri privi di documentazione anagrafica, ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta, già iscritti con riserva, hanno diritto di conseguire i titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. In mancanza di accertamenti negativi sull’identità dichiarata dell’alunno, il titolo viene rilasciato all’interessato con i dati identificativi acquisiti al momento dell’iscrizione.
La Sentenza del Consiglio di Stato n.1734 del 27.2.2007 si esprime nel merito del diritto degli studenti stranieri divenuti maggiorenni nel corso della frequenza della scuola secondaria di secondo grado a sostenere gli esami di stato, affermando che porre delle limitazioni (non di ragioni didattiche, n.d.r.) produrrebbe «l’inaccettabile effetto di impedire al cittadino straniero il completamento del corso di studi superiore per la sola ragione che è diventato maggiorenne».
Dal punto di vista amministrativo, in alcuni casi è stato posto il tema della necessità inderogabile del conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione per l’ammissione formale all’esame di maturità.
Dal 2024, l’annuale Ordinanza Ministeriale che disciplina lo svolgimento degli esami di maturità specifica la possibilità di ammissione per studenti che abbiano seguito un percorso di studi in stati nei quali non era previsto il conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo. La recente O.M. 54/2026 specifica infatti che «L’ammissione all’esame di maturità è disposta anche in mancanza del diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione per gli studenti di nazionalità italiana o straniera i quali, ai sensi dell’art. 192, comma 3, del Testo unico, sono stati regolarmente iscritti al percorso di studi avendo svolto parte della propria carriera scolastica presso sistemi formativi stranieri che non contemplano il rilascio del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione».
Questa possibilità era già contemplata dalla normativa precedente, come adeguatamente argomentato nella nota ministeriale prot. n. 465/2012 e approfondito nella nota dell’USR Piemonte prot. n. 8278/2024.
Dalla lettura comparata delle fonti deriva, in sintesi, che gli studenti con cittadinanza non italiana:
- possono essere iscritti alle scuole di ogni ordine e grado indipendentemente dalla forma giuridica della loro presenza in Italia;
- possono essere ammessi a sostenere l’esame di maturità indipendentemente dalla forma giuridica della loro presenza in Italia;
- non devono sostenere l’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione se hanno svolto parte della loro carriera scolastica corrispondente a detto segmento formativo in paesi nei quali l’esame non era previsto. In questo caso, il possesso delle competenze viene attestato formalmente dal consiglio di classe accogliente, all’atto dell’ingresso nel sistema scolastico italiano.